5 ottobre 2018

L’iscrizione al VIES costituisce una condizione formale ai fini dello status di soggetto passivo IVA

Memory n. 271 del 05.10.2018 a cura di Omar Rigamonti

Con la norma di comportamento n. 204, l'AIDC afferma che, in base alla direttiva 2006/112/CE, il possesso di un numero identificativo IVA non è condizione sostanziale per l'attribuzione dello status di soggetto passivo. Ne deriva che anche la mancata inclusione nella banca dati VIES di un operatore italiano non pregiudica il suo diritto a essere considerato soggetto passivo nei rapporti transnazionali. Tale interpretazione trova conforto sia nella normativa comunitaria (che, a differenza della norma nazionale, non contempla il possesso del numero di identificazione IVA tra i requisiti per qualificare una cessione come "intracomunitaria"), sia nella giurisprudenza della Corte UE. Anche la modifica proposta all'art. 138 della direttiva [COM(2017)569 final], con la quale viene previsto che, nel nuovo assetto normativo, il numero identificativo IVA diventi condizione sostanziale aggiuntiva ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità nelle cessioni intracomunitarie, conferma indirettamente la rilevanza non sostanziale dell'identificativo IVA nell'assetto attuale. Il principio dovrebbe valere, a maggior ragione, per le prestazioni di servizi, poiché il controllo basato sull'incrocio degli identificativi VIES e sulle dichiarazioni INTRASTAT ha una valenza limitata alle sole cessioni di beni transfrontaliere.
Categorie:Adempimenti  –  Iva
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