15 maggio 2018

La deducibilità dell’IMU degli immobili strumentali di imprese e professionisti

Memory n. 138 del 15.05.2018 a cura di Omar Rigamonti

L'art. 14 co. 1 del DLgs. 4.3.2011 n. 23, come modificato dall'art. 1, co. 715 – 716, della L. 147/2013, ha disposto la parziale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nella misura del 20% a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014 (2014, per i soggetti "solari"). Per i titolari di reddito d’impresa, l’IMU di competenza del periodo di imposta in corso al 31.12.2017 costituisce un costo deducibile a condizione che l’imposta sia, in tale periodo, versata dal contribuente. Diversamente, il tardivo versamento nel 2018 dell’IMU relativa al 2017 rappresenta un costo indeducibile nel 2017, in quanto non sussiste, in detto periodo, l’ulteriore condizione del pagamento: la predetta imposta risulterà, invece, deducibile nel successivo periodo di imposta 2018 (all’atto del pagamento) mediante una variazione in diminuzione del modello REDDITI 2019. Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica, secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. 14.5.2014 n. 10, risposta 8.2), il principio generale dell'art. 54 co. 1 del TUIR che dispone la deducibilità per cassa dei componenti negativi di reddito. Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'IMU è deducibile nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo.
Categorie:IMU
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