12 maggio 2022

La riqualificazione degli atti ai fini del registro non passa dall’articolo 20 TUR

Memory n. 84 del 12.05.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sentenza n. 13008 del 26.04.2022 la Suprema Corte di Cassazione ha stablito che l’Agenzia delle Entrate non è legittimata alla riqualificazione degli atti molteplici sulla base di quanto previsto dall’articolo 20 del TUR. Pertanto, l’imposta di registro va applicata sul singolo atto. Ricordiamo che la riqualificazione degli atti di conferimento e successiva cessione ha potuto contare, nel tempo, di un orientamento della Cassazione particolarmente “compatto”, a fronte del quale l’Agenzia delle Entrate ha persino ritenuto, con la risoluzione n. 97/E/2017, di poter affermare contemporaneamente i) l’irrilevanza di tali operazioni in termini di abuso del diritto sulle imposte sui redditi e ii) la loro abusività / elusività in termini di imposta di registro. Tra le altre pronunce l’ordinanza n. 24647 del 13.09.2021 con la quale la Cassazione ha nuovamente confermato l’irrilevanza, ai fini dell’articolo 20 TUR, delle operazioni di conferimento d’azienda e successiva cessione delle quote di partecipazione. La soluzione a questo punto controverso è stata fornita dall’articolo 1, comma 87, legge n. 205 del 27.12.2017, con cui il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni al fine di chiarire i limiti e l’ambito di applicazione dell’articolo 20 TUR in materia di riqualificazione degli atti soggetti ad imposta di registro. Come anticipato sopra la norma ha consentito negli anni numerose rettifiche in sede di liquidazione dell’imposta di registro riferita alle operazioni di conferimento e successiva cessione (rispetto alle quali il TUIR prevede una clausola antielusiva espressa). Per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, l’articolo 20 viene integrato al fine di precluderne l’utilizzo ai fini della rettifica/liquidazione dell’imposta, stabilendo che gli atti devono essere interpretati sulla base dei soli elementi desumibili dal contenuto, con espressa esclusione di atti collegati o elementi extra-testuali. Contestualmente, l’articolo 53-bis del TUR è stato integrato al fine di prevedere l’applicazione della disciplina anti abuso (ci si riferisce all’articolo 10 bis della legge n. 212/2000) anche all’imposta di registro.
Categorie:Imposta di registro
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