6 dicembre 2018

Lavoratori impatriati: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su licenziamento e avvio di nuova attività

Memory n. 339 del 06.12.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la risposta n. 904-1251/2018 la DRE Lombardia ha chiarito che nel caso di distacco all’estero di un lavoratore iscritto all’AIRE, viene consentita la fruizione dell’incentivo nel caso di licenziamento e inizio di una nuova attività lavorativa in Italia. In linea rispetto a quanto già chiarito con la risoluzione n. 76 del 05.10.2018, l’Agenzia delle Entrate (in occasione del nuovo intervento) ha ammesso alla fruizione dell’incentivo un lavoratore che rientrato da un distacco all’estero, contrariamente a quanto inizialmente sostenuto nella circolare n. 17/E/2017. Ricordiamo che gli incentivi a favore dei lavoratori impatriati sono stati inizialmente introdotti con la legge n. 238/2010 (applicabile a seguito di integrazioni e modifiche fino al 2017). Successivamente, con l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 14.09.2015 è stata introdotta una nuova agevolazione per il rimpatrio dei lavoratori dipendenti consistente in un abbattimento dell’imponibile del 30%, ulteriormente ampliata con legge n. 232 del 11.12.2016 al lavoro autonomo e potenziata con un abbattimento del reddito del 50%. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/E del 23.05.2017, ha fornito numerose precisazioni sull’istituto, con particolare riguardo all’esercizio dell’opzione di passaggio dal “vecchio regime” (applicabile fino al 2017 con riduzione del 70-80% del reddito) al “nuovo regime” (applicabile fino al 2020 con riduzione del 50% del reddito). Con il DL n. 148 del 16.10.2017, convertito con legge n. 172 del 04.12.2017, il legislatore è intervenuto per favorire maggiormente i soggetti interessati stabilendo: i) che l’opzione per il nuovo regime di cui al D.Lgs. n. 147/2015 vale per il quadriennio 2017-2020; ii) per il periodo d’imposta 2016 restano valide le disposizioni di cui alla precedente legge n. 238/2010.
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