20 maggio 2022

Lavoro occasionale: prestazioni comunicate ancora anche tramite e-mail

Memory n. 89 del 20.05.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con nota n. 881 del 22.04.2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito precisazioni in relazione alla comunicazione prevista in materia di prestazioni occasionali specificando che, nonostante sia disponibile un applicativo dallo scorso 28.03.2022 per provvedere alle comunicazioni, viene concesso l’invio dei dati anche tramite mail, avvertendo in ogni caso che eventuali verifiche saranno prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che facciano uso di tale modalità. Ricordiamo che con DL n. 146 del 21.10.2021, convertito in legge n. 215 del 17.12.2021 il legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico di coloro che fruiscono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. INL, con nota del 11.01.2022 ha fornito precisazioni al riguardo, specificando che il nuovo obbligo interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o ancora in corso al 11.01.2022. La violazione dell’obbligo di comunicazione è presidiato da una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione. Rispetto a tale obbligo, INL ha specificato che la comunicazione riguarda esclusivamente i committenti che operano nella qualità di imprenditori, con esclusione di collaborazioni coordinate e continuative, dei rapporti instaurati con libretto di famiglia, nonché le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate a regime IVA, oltre ai rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale. INL, inoltre, ha fornito le seguenti precisazioni: i) coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato a fronte deella quale percepiscono solo rimborsi spese sono non sono ricompresi nell’ambito di applicazione delle disposizioni; ii) le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo in quanto ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale; iii) le società partecipate dalla PA non possono ritenersi escluse dall’obbligo; iv) i produttori assicurativi occasionali sono ricompresi nell’ambito di applicazione della comunicazione; v) non sono soggette ad obbligo di comunicazione gli accordi redatti da sportivi ed atleti con società produttrici di abbigliamento per l’uso della propria imagine.
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