31 maggio 2018

Le rimanenze delle imprese minori ed il quadro RG

Memory n. 157 del 31.05.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Ai fini della determinazione del reddito previsto per le imprese in contabilità semplificata, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali di cui agli artt. 92, 93 e 94 del TUIR, in considerazione del fatto che, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo. Inoltre, per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa (2017), è stato espressamente stabilito che il reddito d’impresa determinato per cassa deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza. Per tener conto delle nuove modalità di determinazione del reddito d’impresa nell’ambito del regime di cassa, il quadro RG dei modelli REDDITI PF e SP 2018 ha subito aggiornamenti rispetto alle versioni utilizzate per i periodi precedenti. Tra le altre novità, quelle direttamente connesse alla riforma riguardano: i) l’unificazione dei righi in cui indicare le esistenze iniziali nel solo rigo RG13 (fino all’anno scorso, invece, i righi interessati erano l’RG13 e l’RG14); ii) la diversa collocazione nel quadro delle varie categorie di rimanenze finali le quali vanno indicate nel nuovo rigo RG38 per mere finalità di monitoraggio (fino all’anno scorso, invece, le stesse andavano indicate ai righi RG8 ed RG9, che sono stati rimossi dalla modulistica di quest’anno). Gli importi delle rimanenze finali vanno anche riportati nei corrispondenti modelli ai fini degli studi di settore (righi F07, F10 e F13). In funzione dei predetti obblighi dichiarativi, occorre ancora tener traccia delle rimanenze finali, benché queste non concorrano più alla formazione del reddito. E’ giusto il caso di segnalare che la deduzione integrale delle rimanenze finali 2016 potrebbe, peraltro, determinare una perdita di ingente ammontare nel primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime di cassa (2017); perdita che, ai sensi dell’art. 8, co. 3, del D.P.R. n. 917/86, potrà essere utilizzata solamente in diminuzione di altri redditi realizzati nel medesimo periodo d’imposta, senza possibilità di portare a nuovo l’eventuale eccedenza non compensata che andrà definitivamente persa.
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi
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