18 gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022: modifiche al superbonus e chiarimenti dell’Agenzia

Memory n. 05 del 18.01.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30.12.2021, pubblicata in GU n. 310 del 31.12.2021) il legislatore ha introdotto numerose modifiche in materia di superbonus al fine di consentirne un maggior termine di fruizione. Le nuove disposizioni, in particolare, prevedono la proroga del termine di applicazione del beneficio al 30.06.2022, fatta eccezione per gli interventi svolti sui condomini, o effettuati da persone fisiche, ONLUS, ODV, APS, IACP e su edifici unifamiliari ed altro ancora, per cui i termini vengono prorogati per una finestra più ampia (solo in alcune ipotesi fino al 31.12.2025 con aliquota decrescente a seconda del periodo interessato). Tra le atre novità si segnala, invece, il rinvio per legge ad un decreto MITE per la definizione dei valori massimi per alcune tipologie di beni ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese, la previsione dell’obbligatorietà del visto di conformità anche in caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione della detrazione fiscale, nonché la specificazione sulla possibilità di applicazione dei prezzari regionali e DEI ai fni del rilascio dell’attestazione sulle spese per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate o meno con il superbonus). Specularmente alle proroghe di cui sopra, vengono ampliati i termini per l’esercizio delle opzioni fiscali per la cessione e lo sconto in fattura. Considerate le modifiche apportate, si ritiene che numerosi dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate possano considerarsi tuttora attuali. A tal proposito segnaliamo che con risposta ad interpello n. 804 del 10.12.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione alle possibilità di accesso al superbonus da parte degli istituti di pubblica assistenza e beneficienza, specificando che l’IPAB non ha accesso al superbonus in quanto non rientra tra gli enti contemplati nell’articolo 119 del DL n. 34/2020. Viene inoltre precisato che l’esclusione di tali enti dall’accesso al beneficio fiscale non eclude tuttavia che i conduttori degli immobili locati dall’ente, in qualità di condomini possano beneficiare dell’agevolazione in parola. In tal caso, i conduttori dovranno sostenere direttamente le spese per gli interventi ed essere titolari di idoneo titolo giuridico (contratto di locazione regolarmente registrato). Si segnala che gli IPAB non risultano esclusi dalle altre forme di incentivo previste dal nostro ordinamento, pertanto potranno beneficiare del bonus facciate, dell’eco e del sisma bonus. Ricordiamo che, per effetto delle modifiche apportate (da ultimo) dal DL n.77/2021, i contribuenti potranno continuare a fruire del c.d. “superbonus” per le spese sostenute dal 01.07.2021 fino al 30.06.2022, prorogato senza condizioni al 31.12.2022 per i condomini. Il beneficio prevede il riconoscimento di una detrazione pari al 110% delle spese sostenute in 5 rate anmnuali, in alternativa allo sconto in fattura o alla cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale. Le disposizioni in materia di superbonus ammettono al beneficio ONLUS e Organizzazioni di volontariato. Tra i chiarimenti più recenti ricordiamo, in particolare, la risposta ad interpello n. 614 del 20.09.2021, in occasione della quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rispetto al requisito soggettivo l’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS ed il perseguimento delle finalità sociali nei settori indicati dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/97 è sufficiente per il riconoscimento del superbonus (non è necessario quindi produrre la stipula dei comodati d’uso o rilasciare dichiarazioni sostitutive attinenti).
Categorie:Superbonus
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