29 gennaio 2016

Legge di stabilità 2016: maggiorata l’imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli senza agevolazioni

Memory n. 26 del 29.01.2016 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L'art. 1 co. 905 della legge di stabilità 2016 ha innalzato dal 12% al 15% l'aliquota dell'imposta di registro applicabile ai trasferimenti immobiliari di terreni agricoli operati in assenza delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. In particolare, con una modifica dell'art.1 co. 1, terzo periodo, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, è stata innalzata dal 12% al 15% l'aliquota dell'imposta di registro applicabile al trasferimento a titolo oneroso di "terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale". Pertanto, in base alle nuove disposizioni introdotte dalla manovra 2016, con decorrenza 01.01.2016: i) gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli a favore di IAP o coltivatori diretti ISCRITTI nella relativa gestione assistenziale e previdenziale, scontano l’imposta di registro nella misura “ordinaria” del 9% (con la misura minima di € 1.000,00) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00 ciascuna (tali atti sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie); ii) gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli a favore di IAP o coltivatori diretti, NON ISCRITTI alla relativa gestione assistenziale e previdenziale, scontano l’imposta di registro con la nuova aliquota del 15% (con la misura minima di € 1.000,00). Con riferimento a tali atti sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50 cadauna, mentre vige totale esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie; iii) gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, a favore di soggetti DIVERSI da IAP o da coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione assistenziale e previdenziale (quindi TUTTI gli altri contribuenti), scontano l’imposta di registro con la nuova aliquota del 15% (con la misura minima di € 1.000,00) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00 ciascuna (tali atti sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie); iv) gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, in presenza delle condizioni richieste per l’applicazione dell’agevolazione per la proprietà contadina dall’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009, continuano a scontare, invece, l’imposta di registro e l’imposta catastale nella misura fissa di € 200,00 ciascuna e l’imposta ipotecaria ordinaria (1%).
Categorie:Imposta di registro
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