12 gennaio 2016

Legge di stabilità 2016: sgravio assunzioni per il 2016

Memory n. 4 del 12.01.2016 a cura di Riccardo Malvestiti

La legge n. 208 del 28.12.2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016) ha prorogato, con modifiche, l’incentivo riconosciuto per il 2015 ai datori di lavoro che hanno assunto lavoratori a tempo indeterminato. Mentre per le assunzioni operate nel 2015 veniva concesso uno sgravio contributivo triennale del 100% della quota a carico dei datori di lavoro, la nuova formula agevolativa prevede, per le assunzioni 2016, uno sgravio biennale pari al 40% dei contributi, nel limite massimo di 3.250 euro. Viene prevista, inoltre, l’incumulabilità dell’agevolazione con altre forme di sgravio, mentre nell’ipotesi di subentro nella fornitura di servizi in appalto viene stabilito che il datore di lavoro subentrante può fruire dell’agevolazione nel limite dell’eccedenza non fruita dal datore di lavoro subentrante. Con la presente trattazione analizziamo la disciplina dell’incentivo, segnalando da subito che possono ritenersi validi i chiarimenti precedentemente forniti dall’INPS e dal Ministero del Lavoro con riferimento all’incentivo introdotto nel precedente anno con legge n. 190/2014, in quanto la nuova agevolazione introdotta con legge n. 208/2015 presenta sostanzialmente la medesima struttura. In particolare, segnaliamo la circolare INPS n. 178 del 03.11.2015 che, a pochi giorni dal termine dell’agevolazione per il 2015 ha chiarito che: i) per fruire dello sgravio devono essere considerati, nel semestre di rilevanza, anche i periodi di lavoro a tempo indeterminato all’estero; ii) nel caso di assunzione part-time da parte di due datori di lavoro, il beneficio spetta per entrambi i contratti se sono stati stipulati lo stesso giorno; iii) nel caso di mancato superamento del periodo di prova di un rapporto a tempo indeterminato nel corso del semestre rilevante, non si può applicare l’agevolazione; iv) l’incentivo non viene riconosciuto nel caso di transito del lavoratore dal cedente al subentrante di un appalto; v) non impedisce l’assunzione agevolata la precedente stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato; vi) il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Categorie:Lavoro  –  Legge di Stabilità
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