24 dicembre 2021

Locazione dell’immobile al condominio per l’abitazione del custode ammesso alla cedolare

Memory n. 230 del 24.12.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 790 del 24.11.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni su una fattispecie particolare di locazione, ammettendo alla cedolare l’immobile condotto dal condominio ed utilizzato come abitazione del custode. Nel caso esaminato con l’interpello in commento, un contribuente ha stipulato un contratto per l’acquisto di un appartamento locato ad uso abitativo ad un condominio e destinato al custode, il quale lo utilizza per abitazione principale propria e del suo nucleo familiare. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato in via preliminare che il condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condomini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Sulla base dei chiarimenti precedentemente forniti dall’Agenzia delle Entrate (tra le altre circolare n. 26/E del 01.06.2011), secondo cui per l’applicazione del regime di cedolare secca occorre porre rilievo anche all’attività del conduttore, restando esclusi dal regime i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha valutato che, nel caso di specie, considerato che il condominio non agisce nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, il locatore può fruire del regime agevolato. Considerato inoltre che il trasferimento per atto tra vivi della proprietà di un’immobile locato comporta il subentro nella titolarità del contratto di locazione senza soluzione dello stesso, non sussiste alcun obbligo di stipulare un nuovo contratto. L’istante potrà quindi optare per la cedolare secca mediante presentazione del modello RLI entro il termine ordinario di 30 giorni. Ricordiamo che il regime di cedolare secca è riservato per i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati da locatori persone fisiche al di fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni. L’aliquota ordinaria applicabile, in sostituzione della tassazione ordinaria, è pari al 21%, fatta eccezione per le ipotesi di applicazione dell’aliquota ridotta del 10% (canone concordato, locazione transitoria in comuni ad alta densità, ecc.).
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