10 novembre 2016

Mancata tracciabilità degli incassi delle ASD: la giurisprudenza di merito è per il favor rei

Memory n. 316 del 10.11.2016 a cura di Franca Recenti

La legge di stabilità per il 2015, modificando l’art. 25 co. 5 della L. 133/1999, ha incrementato ad Euro 1.000,00 (in luogo del previgente importo di Euro 516,00) il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi previsto per i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91, ovvero: i) società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici; ii) associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco, associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro. La non ottemperanza dei predetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti (di ammontare superiore ad euro 1.000,00) comporta, a norma dell’art. 25 co. 5, della L. n. 133/1999 l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 che variano da un importo minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.000,00. Non risulta più applicabile, invece, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 (di riforma delle sanzioni amministrative tributarie) la sanzione più severa che prevedeva, fino al 31.12.2015, la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. 398/91, nel caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e pagamenti di importo pari o superiore ad euro 1.000,00. Secondo un orientamento costante della giurisprudenza di merito, per le contestazioni in corso alla data dell’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio (01.01.2016), deve trovare applicazione l'art. 3 co. 3 del DLgs. 472/97 (principio del favor rei) secondo cui "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo." Così, se il contenzioso è ancora pendente, viene automaticamente meno il disconoscimento del regime fiscale previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla L. 398/91: l'unica sanzione applicabile è quella fissa dell'art. 11 del DLgs. 471/97 che può variare da un importo minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.000,00. (C.T. Prov. Reggio Emilia 26.9.2016 n. 259/2/16).
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