25 settembre 2024
Neo residenti: raddoppia l’imposizione forfetaria per i trasferimenti dal 10 agosto 2024
Memory n. 158 del 25.09.2024 a cura di Riccardo Malvestiti
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2, del DL n. 113 del 09.08.2024, a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto (10 agosto 2024), l’imposta forfetaria prevista dall’articolo 24 bis, comma 2, del TUIR (ovvero l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia) viene incrementata da 100.000 euro a 200.000 euro. Restano invariate, invece, le riduzioni per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari a cui si estende l’opzione. Come noto, il regime in oggetto consente l’applicazione di un’imposta forfetaria sui redditi prodotti all’estero pari a 100.000 euro (ora divenuti 200.000 per i trasferimenti avvenuti dall’entrata in vigore del decreto) per ogni periodo d’imposta in cui è valida l’opzione, ridotto a 25.000 euro (aggiuntivi) per ogni familiare interessato dall’opzione, da applicare ai rediditi prodotti all’estero (a condizione che non siano stati fisicamente residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione). L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 47060 del 08.03.2017, ha fornito i dettagli operativi necessari per applicare tale regime agevolato, precisando che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con circolare n. 17/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito formale dell’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente è soggetto a controlli, a seguito dei quali l’autorità amministrativa potrebbe cancellare l’interessato dall’anagrafe della popolazione residente. Attraverso il codice tributo “NRPP”, i contribuenti che hanno avuto accesso al regime dei neo domiciliati potranno provvedere al versamento dell’imposta tramite modello F24 ELIDE.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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