14 aprile 2022

Note di variazione in diminuzione in ambito concorsuale: chiarimenti di Assonime

Memory n. 66 del 14.04.2022 a cura della Redazione

Assonime, con circ. 15.3.2022 n. 10, ha affermato che la nota di credito conseguente all'avvio di procedure concorsuali deve essere emessa operando la variazione dell'imponibile e della relativa imposta. Il metodo descritto si applica sia alle procedure avviate dal 26.5.2021, sia a quelle aperte in data antecedente. Con riferimento al concordato preventivo, viene precisato che, con il decreto di ammissione, il creditore acquisisce la "ragionevole certezza" della somma falcidiata, e, conseguentemente, potrà emettere una nota di variazione in diminuzione "per il recupero dell'IVA da rivalsa relativa a tale quota" (circ. Assonime 10/2022, § 4). Nel documento si esamina inoltre il caso in cui un debitore sia stato ammesso alla procedura di concordato antecedentemente al 26.5.2021 (periodo di vigenza della disciplina ante DL 73/2021) e, dopo tale data, sia dichiarato fallito. Assonime, pur riconoscendo che lo stato di insolvenza, presupposto di entrambe le procedure, esisteva già al momento del decreto di ammissione al concordato, afferma come non si possa dubitare che la situazione che si viene a creare con la dichiarazione di fallimento renda poco probabile il pagamento della quota di credito non falcidiata. Al creditore dovrebbe, quindi, essere concessa la possibilità di operare la variazione in diminuzione per l'intero credito, a partire dalla data della sentenza dichiarazione del fallimento. Sul punto tuttavia è auspicato un chiarimento dell'Agenzia.
Categorie:Procedure Concorsuali
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