7 febbraio 2022

Notifica dell’appello inesistente se inviata tramite PEC prima del PTT

Memory n. 19 del 07.02.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sentenza n. 38299 del 03.12.2021 la Cassazione ha stabilito che le notifiche tramite PEC antecedenti alla definizione delle specifiche tecniche introdotte con il DM 04.08.2015 vanno considerate giuridicamente inesistenti. Nel caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza in commento la Commissione Regionale aveva dichiarato inammissibile un atto di appello a seguito della sua notifica tramite PEC nel periodo antecedente all’entrata in vigore del processo telematico (bnella specie, il 2014). Come noto, l’attivazione del processo tributario telematico è avvenuto in via sperimentale nelle regioni Toscana e Umbria a decorrere dal 01.12.2015, mentre nel resto del territorio nazionale l’attivazione è avvenuta a decorrere dal 15.02.2017. I Giudici di Legittimità, nel dettaglio, hanno considerato che la notifica degli atti a mezzo PEC può considerarsi consentita solo laddove sia operativa la disciplina del processo tributario telematico: in mancanza di tale presupposto la notifica è inficiata da inesistenza giuridica insanabile. Secondo la Cassazione tale inesistenza trova conforto, tra le altre cose, nei principi di carattere generale espressi dalla Cassazione con sentenza n. 14916 del 20.07.2016, sulla base dei quali, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, non era possibile eseguire una notifica secondo tali modalità. Ricordiamo che per effetto di quanto previsto dall’articolo 16 del DL n. 119 del 23.10.2018 (convertito con legge n. 136 del 17.12.2018) le disposizioni di cui all’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/92 in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici sono state modificate al fine di rendere obbligatoria la presentazione telematica dei ricorsi tributari dal 01.07.2019. Secondo quanto previsto dall’articolo 16-bis al comma 3, “le parti, i consulenti e gli organi tecnici […] notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche”.
Categorie:Adempimenti
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