3 ottobre 2017

Omessa presentazione del modello EAS: remissione in bonis entro il 31 ottobre 2017

Memory n. 278 del 03.10.2017 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 30 co. 1 - 3-bis del DL 29.11.2008 n. 185 (convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) ha subordinato la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dagli enti non commerciali di tipo associativo alle seguenti condizioni: i) possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria; ii) trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie fiscali rilevanti mediante l’apposito modello EAS. Con riferimento ai termini di presentazione del modello EAS, questi sono differenti a seconda si tratti di: i) enti di nuova costituzione (Presentazione del modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione); ii) enti che perdono i requisiti qualificanti (Presentazione del modello EAS entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la perdita dei requisiti); iii) enti già costituiti, ma che sono stati oggetto di variazioni di alcuni dati in precedenza comunicati (Presentazione del modello EAS, compilato interamente, compresi i dati non variati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione). Al fine di evitare la preclusione al regime fiscale di favore a quegli enti che non hanno provveduto, nel rispetto dei suddetti termini, all’invio della predetta comunicazione, il legislatore ha esteso l’applicabilità della c.d. “remissione in bonis”: i) inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione); ii) versando contestualmente una sanzione, pari a 250 euro (che non può essere oggetto di ravvedimento). Gli enti che non hanno inviato il predetto modello EAS nel termine di 60 giorni dalla loro costituzione (oppure dalla perdita dei requisiti rilevanti per l’accesso dei benefici fiscali) dovranno, pertanto, procedere all’invio del modello in questione entro il prossimo 31.10.2017 (termine così prorogato dall'art. 1 co. 1 lett. b) del DPCM 26.7.2017), sempreché il termine dei 60 giorni sia scaduto prima della presentazione del modello dichiarativo in esame redditi 2017, altrimenti si potrà regolarizzare l’adempimento entro il termine della dichiarazione successiva (30.09.2018). Ad ogni modo, la presentazione oltre i termini fissati non preclude definitivamente all'ente di avvalersi dei regimi agevolativi previsti, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso (Interrogazione - Camera dei Deputati - 29 settembre 2016).
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