13 gennaio 2014

Possibilità di modificare l’originaria richiesta di rimborso del credito IRES/IRPEF e IRAP entro il prossimo 28.01.2014

Memory n. 9 del 13.01.2014 a cura di Edoardo Martini

L’articolo 7, comma 2, lett. i), DL 13.5.2011 n. 70 ha introdotto, all’interno dell’art. 2 del DPR n.322/1998, il nuovo comma 8-ter secondo cui: le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, (…) utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. In buona sostanza, tale disposizione consente al contribuente di cambiare la scelta effettuata e passare dal rimborso alla compensazione del credito d'imposta (senza l’applicazione di alcuna sanzione), a condizione che: i) il rimborso richiesto non sia stato erogato (anche solo in misura parziale); ii) tale scelta sia effettuata entro un termine ben definito e relativamente breve, ossia nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, ovvero per il Modello Unico 2013 entro e non oltre il 28 gennaio 2014. In altre parole, il termine di presentazione della dichiarazione integrativa (per il cambio di destinazione del credito) rimane fermo a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, ossia, per il Modello Unico 2013, al 28 gennaio 2014, anche in caso di presentazione di dichiarazione tardiva. La dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e, dunque, Per il periodo di imposta 2012 utilizzando il modello Unico 2013 o IRAP 2013 (redditi 2012). E’ bene precisare, infine, che, la possibilità introdotta dal citato DL 70/2011 fa riferimento esclusivamente alle “dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive” mentre, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, devono applicarsi le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate (Videoforum 2012) secondo cui è possibile rettificare la richiesta di rimborso del credito iva - per utilizzare il medesimo (o parte di esso) in detrazione o compensazione - presentando una dichiarazione integrativa (in ossequio a quanto stabilito dall’art. 8-bis dell’art. 2 DPR n.322/98) entro e non oltre “ il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”, ovvero entro il 30 settembre dell’anno successivo per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Categorie:Irap  –  Ires  –  Irpef  –  Rimborso
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