31 gennaio 2019

Primi chiarimenti sul regime forfetario 2019

Memory n. 30 del 31.01.2019 a cura di Omar Rigamonti

Nel corso del Videofoum di Italia Oggi del 23.1.2019, sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate i primi chiarimenti sul regime forfetario, come modificato dalla L. 145/2018. Tra i chiarimenti più significativi si segnalano i seguenti: i) il superamento della soglia di ricavi e compensi prevista per la specifica attività nel 2018 consente comunque di permanere nel regime nel 2019, se è rispettato il nuovo limite di 65.000,00 euro; ii) nel predetto limite di ricavi e compensi per l'accesso o la permanenza nel regime vanno computati anche i proventi conseguiti quali diritti d'autore (di cui all' art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR); iii) il passaggio dal regime di contabilità semplificata per cassa al regime forfetario può avvenire anche prima del decorso del triennio di durata dell'opzione, in quanto trattasi di due regimi naturali propri dei contribuenti minori (viene così confermata la ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2018 n. 64); iv) la causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni di controllo deve essere rimossa prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato (quindi, per il 2019, la partecipazione avrebbe dovuto essere dismessa entro il 31.12.2018). Con riferimento alla causa ostativa dal regime forfetario connessa al possesso di partecipazioni in srl, con la risposta all’interrogazione parlamentare n.5-01274, è stato meglio precisato che, per valutare la riferibilità, diretta o indiretta, dell'attività della società a quella individuale, occorre aver riguardo all'attività effettivamente esercitata, piuttosto che alla classificazione ATECO. Conseguentemente, pur in presenza di due codici attività distinti, qualora l'attività svolta in forma individuale sia, di fatto, collegata a quella effettivamente svolta dalla srl, l'accesso o la permanenza nel regime è esclusa. Con riferimento alla causa ostativa dal regime forfetario connessa allo svolgimento di rapporti di lavoro, con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01179, è stato precisato che il praticantato professionale non ostacola, di per sè, l'accesso al regime per i giovani professionisti che, a seguito del superamento dell'esame di Stato, si iscrivano ad un Ordine o Collegio professionale, pur restando fermo il rispetto delle altre condizioni previste nella causa ostativa.
Categorie:Regime forfettario
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