13 marzo 2024

Prodotti riciclati: istituito il codice tributo per fruire del credito fiscale

Memory n. 42 del 13.03.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

In occasione della Legge Finaziaria 2019 (legge n. 145 del 30.12.2018) il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un beneficio fiscale a favore di coloro che sostengono e documentano spese per hgli acquisti di proditti realizzati con materiali provenienti da riciclo, raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili, compostabili o derivanti dalla raccolta differenziata di carta e alluminio. Solo recentemente l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 12/E del 20.02.2024 ha istituito il codice tributo per fruire del credito fiscale in compensazione. Le disposizioni attuative del beneficio erano state fornite con DM 14.12.2021, il quale ha specificato che il credito d’imposta ammonta al 36% delle spese sostenute e documentate, per un imporot massimo annuale di 20.000 euro, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Per poter beneficiare dell’agevolazione, i prodotti e gli imallaggi devono possedere i requisiti tecnici previsti dall’articolo 3 del DM, tra cui segnaliamo il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore del 30% proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti». Per accedere al beneficio gli interessati hanno dovuto presentare apposita domanda dal 21.02.2022 al 22.04.2022 utilizzando l’apposito modello di domanda attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da INVITALIA. Entro 90 giorni dalla presentazione della stessa, è stato comunicato il riconsocimento o il diniego del beneficio che potrà ora essere utilizzato in compensazione attravero il codice tributo “7065”. Rispetto alla compilazione del modello di pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha segnalato che il codice deve essere esposto nella sezione erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, in caso di riversamento, nella colonna “importi a debito versati”.
Categorie:Crediti d'imposta
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