20 aprile 2021

Ravvedimento operoso: la riduzione delle sanzioni è retroattiva

Memory n. 72 del 20.04.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sent. n. 6593 del 10.03.2021 la Cassazione ha stabilito che la riduzione delle sanzioni previste in materia di ravvedimento operoso deve avere applicazione retroattiva, qualora tale applicazione sia a favore del contribuente. La medesima conclusione, in precedenza, è stata raggiunta dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 del 19.02.2015. Come noto le disposizioni in materia di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472 del 1.12.1997) sono state profondamente riformate ad opera della legge n. 190/2014, con cui il legislatore ha previsto sia una ridefinizione delle riduzioni di sanzioni spettanti ai contribuenti, sia una riforma dell’istituto complessivo, che tuttora non prevede un limite temporale per la proposizione del ravvedimento (in precedenza poteva essere utilizzato solo entro l’anno dalla violazione o entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa). Ricordiamo che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si appplica la legge più favorevole. Per effetto di quanto previsto, da ultimo, con DL n.34/2019, i contribuenti sono ammessi al ravvedimento operoso parziale, fattispecie ammessa della prassi dell’Agenzia delle Entrate ma che ha trovato un freno nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. A seguito della positivizzazione della fattispecie nell’articolo 13 bis del DL n. 472/97 la Cassazione, con la sentenza in commento, ha sancito che, in ragione della natura interpretativa del predetto articolo 13 bis, il ravvedimento operoso parziale deve considerarsi ammesso.
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