9 giugno 2020

Reddito di emergenza: domanda da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2020

Memory n. 114 del 09.06.2020 a cura di Omar Rigamonti

Con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020, l’INPS ha illustrato le condizioni per la gestione del reddito di emergenza (REM), introdotto dall’art. 82 del DL 34/2020, fornendo indicazioni sui seguenti aspetti: i) modi e tempi della richiesta; ii) requisiti per l’accesso; iii) modalità di calcolo del beneficio; iv) rapporti con altre prestazioni e altri redditi. Al riguardo, viene precisato che il beneficio in rassegna è riconosciuto ai nuclei in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti: i) di residenza: il richiedente deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda; ii) economici, relativi all’intero nucleo familiare, individuato dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda. Nella circolare in esame viene precisato, inoltre, che il Rem è incompatibile: i) con le indennità COVID-19, ossia con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano percepito una delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’art. 44 dello stesso DL o di una delle indennità di cui agli artt. 84, 85 e 98 del DL 34/2020; ii) con le prestazioni pensionistiche, ossia con la presenza nel nucleo di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; iii) con i redditi da lavoro dipendente, nel caso in cui nel nucleo vi siano uno o più membri titolari di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo; iv) con il reddito e la pensione di cittadinanza. Dal punto di vista pratico, il Rem: i) può essere richiesto telematicamente all'INPS entro il 30.6.2020 da uno dei componenti del nucleo familiare, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare; ii) viene erogato per due mensilità a partire dal mese di presentazione della domanda e l'accredito avviene secondo le modalità indicate dal richiedente. Al riguardo, si precisa che il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste spa), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda. La circolare fornisce, infine, alcuni esempi di calcolo del valore mensile del REM, in relazione alla composizione del nucleo familiare, e le istruzioni contabili.
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