4 maggio 2020

Regime forfetario: i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

Memory n. 90 del 04.05.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, comma 691, della legge n. 160 del 27.12.2019 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del c.d. “regime forfettario”, restringendo i requisiti di accesso e mantenimento del regime e lasciando intatte le restanti disposizioni dell’istituto. Tra le principali modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2020 applicabili a partire dal 01.01.2020 segnaliamo le seguenti: i) viene introdotto un limite relativo alle spese per lavoro di 20.000 euro; ii) viene prevista l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30.000 euro; iii) viene incentivato l’uso della fattura elettronica attraverso la riduzione di un anno dal termine di decadenza dell’attività di accertamento; iv) viene prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento e la determinazione delle deduzioni, delle detrazioni o di altri benefici, anche di natura tributaria. L’Agenzia delle Entrate, in occasione di alcune risposte ad interpello, ha fornito le seguenti precisazioni: i) i redditi assoggettati a tassazione separata non rientrano nel computo della soglia reddituale entro la quale viene concessa la possibilità di accedere al regime agevolato; ii) nel caso di cessazione di rapporto di lavoro dipendente, il contribuente non può beneficiare del regime agevolato qualora l’attività sia svolta prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro, ma solo per il periodo di osservazione di due periodi d’imposta: iii) i soggetti iscritti all’AIRE e residenti in Svizzera non possono beneficiare del regime in commento; iv) in caso di operazioni straordinarie, è necessario verificare che la modifica del datore di lavoro sia effettiva. Con riferimento alla restante disciplina, invece, non si devono segnalare modifiche sostanziali ad opera della finanziaria 2020: i contribuenti potranno continuare ad applicare un’imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove iniziative) con un limite unico di ricavi pari a 65.000 euro (in un primo momento fissata in misura variabile tra i 30.000 ed i 65.000 euro). Per effetto delle limitazioni e delle restrinzioni introdotte con legge n. 160/2019, in ogni caso, alcuni soggetti che hanno beneficiato del regime forfetario nel corso del 2019 dovranno tornare ad applicare il regime ordinario di tassazione.
Categorie:Regime forfettario
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