9 luglio 2024
Regime lavoratori impatriati e per docenti-ricercatori: l’esercizio delle opzioni di proroga
Memory n. 121 del 09.07.2024 a cura di Riccardo Malvestiti
Come noto, l’articolo 5 del D.Lgs. n. 209 del 27.12.2023 il legislatore ha riscritto, in senso più restrittivo, la disciplina relativa al c.d. “regime degli impatriati” introducendo delle variazioni rispetto a quanto previsto, in precedenza dall’articolo 16 del d.Lgs. n. 147/2015. Rispetto a taluni contribuenti che hanno aderito al regime fiscale agevolato negli anni precedenti a tale ultima modifica, la data del 30.06.2024 rappresenta l’occasione per esercitare la proroga del beneficio. In tal caso, si dovrà distinguere coloro che hanno effettuato il trasferimento fino al 29.04.2019 da coloro che hanno effettuato lo stesso a partire dal 30.04.2019. Nel primo caso, la possibilità di prolungare il periodo agevolato con la detassazione del 50% è subordinata al pagamento di una somma una tantum (del 10 o del 5% a seconda delle condizioni legate all’acquisto di un immobile ed alla presenza di figli), mentre nel secondo caso le disposizioni di riferimento concedono una detassazione maggiorata del 70%. Si segnala che: i) coloro ce si sono trasferiti in Italia fino al 29.04.2019 dovranno esercitare la proroga nel periodo 2023-2024; ii) coloro che si sono trasferiti in Italia dal 30.04.2019 il periodo d’esercizio della proroga è il 2025, fatta eccezione per coloro che si sono trasferiti nel bimestre maggio-giugno 2019; iii) coloro che si sono trasferiti dal 01.01.2024 dovranno invece esercitare la proroga dal 2029; iv) per docenti e ricercatori trasferiti in Italia fino al 2019, il 2023 rappresenta(va) l’ultimo periodo di esercizio per esercitare la proroga; v) per docenti e ricercatori trasferiti in italia dal 2020, invece, il periodo di esercizio della proroga coincide con il 2026. Ricordiamo che per docenti e ricercatori viene previsto un regime applicabile per l’anno di trasferimento ed i tre successivi e la proroga prevede un onere di ingresso da versare con le mdoalità peviste dal provedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 1102028 del 31.03.2022.
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