15 maggio 2012

Remissione in bonis: pronti i codici tributo per beneficiare di regimi ed agevolazioni “in ritardo”

Memory n. 204 del 15.05.2012 a cura di Riccardo Malvestiti

L’articolo 2 comma 1 del DL n. 16/2012, nel tentativo di semplificare la disciplina fiscale concernente l’accesso ad agevolazioni e regimi fiscali, ha previsto la possibilità – salvo pagamento di una sanzione – di accedere ai benefici anche qualora la richiesta o la domanda sia presentata oltre i termini, oppure quando non è stato rispettato un adempimento di natura formale. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 11.05.2012 ha istituito tre nuovi codici tributo per effettuare il pagamento delle sanzioni nella specifica ipotesi in cui queste sono dovute per effetto del ricorso alla “remissione in bonis” prevista dal DL semplificazioni fiscali. Tra i benefici fiscali sanabili ricordiamo a titolo esemplificativo la mancata presentazione dell'istanza di rimborso delle accise effettuata dai trasportatori di cose conto terzi e la mancata ottemperanza degli obblighi di comunicazione e di conservazione previsti dall'art. 1 del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, indicati, a pena di decadenza, per il riconoscimento della detrazione fiscale del 36%, prevista per le opere di ristrutturazione. Riguardo ai regimi fiscali opzionali, sembra potersi applicare la remissione in bonis anche in relazione alla c.d. “cedolare secca” sugli affitti: qualora il locatore non abbia spedito entro i termini la raccomandata con cui comunica di rinunciare agli aggiornamenti del canone all’inquilino, può pagare la sanzione ridotta prevista dall’articolo 2 comma 1 del DL n. 16/2012 convertito con legge n. 44/2012 e accedere al regime opzionale della cedolare secca.
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