16 febbraio 2024

Residenza fiscale persone fisiche: i nuovi criteri definiti dal D.Lgs. n. 209/2023

Memory n. 29 del 16.02.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con gli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 209 del 27.12.2023 il legislatore ha ridefinito le disposizioni in materia di residenza delle persone fisiche e giuridiche, rideterminandone i criteri a decorrere dal 01.01.2024. Con specifico riferimento alle persone fisiche, l’articolo 2 comma 2 del TUIR viene riscritto in modo da introdurre un sistema di riconoscimento della residenza fiscale sulla base di criteri alternativi tra loro. Viene ora previsto che sono residenti fiscalmente: i) le persone fisiche che hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile; ii) in alternativa, che hanno domicilio nel territorio dello Stato; iii) in alternativa, sono presenti nel territorio dello stato; iv) in alternativa, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente. Fino al 31.12.2023 possono considerarsi fiscalmente residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, hanno domicilio nel territorio dello stato oppure hanno la residenza ai sensi del codice civile. Rispetto al criterio della presenza fisica, si osservi che la nuova riformulazione del TUIR individua tale nuovo criterio che, in mancanza di indicazioni specifiche, si ritiene debba essere interpretato in modo letterale, valorizzando i giorni trascorsi nel nostro territorio indipendentemente dalla residenza civilistica e dal domicilio e prescindendo dalle ragioni che hanno determinato la permanenza in Italia della persona. Si segnala che laddove l’applicazione delle norme interne e di uno Stato estero porti a configurare un caso di doppia residenza, trovano applicazione i criteri dirimenti previsti dal modello OCSE all’articolo 4 paragrafo 2.
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