15 novembre 2018

Ricerca e sviluppo: chiarimenti in materia di calcolo della media storica

Memory n. 316 del 15.11.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Con interpello n. 58 del 31.10.2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di credito R&S specificando che nel caso in cui siano stati sostenuti costi di ricerca per commesse dall’estero, tali spese dovranno essere conteggiate nella media storica di riferimento, ciò a prescindere dal sostenimento dei medesimi costi nel periodo agevolato. Come noto, il bonus ricerca e sviluppo, da ultimo modificato con DL n. 87 del 12.07.2018, prevede la concessione di un credito d’imposta del 50% da calcolare sulla base della differenza tra gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta agevolato e la media del triennio precedente a quello in corso al 31.12.2015. Nel caso esaminato con l’interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la posizione di una società che: i) nel periodo 2012-2016 ha svolto attività di ricerca (promiscuamente) per proprio conto e a favore di una società francese; ii) nel periodo successivo ha svolto attività di ricerca solo per suo conto. Rispondendo al quesito, l’Agenzia ha ritenuto che debbano essere conteggiati nel triennio i maggiori costi sostenuti per l’attività di ricerca commissionata dalla società francese, ciò a prescindere dal fatto che svolga o meno (attualmente) attività di ricerca a favore di terzi. Ricordiamo, infine, che con il DL n. 87 del 12.07.2018, convertito con legge n. 96 del 09.08.2018, il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del credito “ricerca e sviluppo” al fine di limitare le operazioni intercorse tra le società appartenenti al medesimo gruppo. Nel dettaglio, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del provvedimento in commento, il credito d’imposta non può essere concesso con riferimento agli acquisti di beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Circa l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, viene stabilito che la nuova limitazione trova applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso al 14.07.2018, mentre per i periodi d’imposta precedenti resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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