18 febbraio 2014

Rimborsi IRPEF superiori ad € 4.000: chiarimenti delle Entrate

Memory n. 61 del 18.02.2014 a cura di Mauro Muraca

La legge di Stabilità 2014 ha introdotto una particolare procedura di controllo dei modelli 730 con esito contabile a credito, al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi IRPEF da parte dei sostituti d’imposta, nell’ambito dell’attività di assistenza fiscale ovvero dell’Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730 presentati in assenza di sostituto d’imposta. Viene, infatti, stabilito che l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali: (i) sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000,00 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; (ii) entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica dei modelli 730, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini. Il rimborso che risulta spettante al termine delle suddette operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate. In sostanza, per i modelli 730 soggetti ai controlli in esame, il rimborso non avverrà più ad opera del sostituto d’imposta, in sede di corresponsione delle retribuzioni/compensi di competenza del mese di luglio (ovvero delle pensioni erogate ad agosto o settembre), ma successivamente ad opera dell’Agenzia delle Entrate. Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014, quindi a decorrere dai modelli 730/2014, relativi al periodo d’imposta 2013. La norma, per quanto molto semplice, si è prestata, sin dalla sua introduzione, ad alcuni dubbi interpretativi, alcuni dei quali sono stati affrontati dall’Agenzia delle Entrate, in occasione di TELEFISCO 2014. Tra i principali chiarimenti, viene precisato che: i) pur in presenza di rimborsi di importo superiore a 4.000 euro (derivanti dalla liquidazione di una dichiarazione modello 730/2014) - dove non risulta compilato il quadro “Familiari a carico” e dalla quale non emergono richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni - i rimborsi sono effettuati con le ordinarie regole e cioè dai sostituti d’imposta per mezzo dei conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti, pensionati e titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (si applicano, quindi, le norme di cui all’art. 19, D.M. n. 167/1999); ii) anche in assenza di detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, qualora dalla dichiarazione emerga un’eccedenza d’imposta derivante da precedente dichiarazione, il rimborso superiore a 4.000 euro deve essere sottoposto a controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi  –  Rimborso
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