30 novembre 2020

Risparmio energetico: i massimali previsti dal DM requisiti

Memory n. 223 del 30.11.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con DM 06.08.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato i requisiti tecnici che gli interventi agevolati di risparmio energetico devono rispettare ai fini della fruizione del beneficio. Per effetto delle nuove disposizioni, gli interventi previsti dall’articolo 14 del DL n. 63/2013 devono essere accompagnati da un’asseverazione rilasciata da tecnici abilitati che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti ed il rispetto dei massimali di costo. Il decreto individua i massimali e le aliquote applicabili per ogni tipologia di intervento, specificando inoltre i massimali delle spese speicifhce ammissibili per tipologie di intervento. Per effetto di tale previsione, quindi: i) il beneficio viene concesso nel limite massimo di spesa previsto dalle specifiche discipline degli interventi agevolati (risparmio energetico, sisma bonus, superbonus, ecc.); ii) il beneficio è ulteriormente soggetto a limiti di ammissione della spesa correlati al costo dei servizi richiesti. A mero titolo esemplificativo, per gli interventi di riqualificazione energetica, la detrazione massima ammissibile di 100.000 euro dovrà essere calcolata su una spesa massima ammissibile di 800/1000 euro a metro quadro (a seconda della zona climatica). Con riferimento alle strutture opache orizzontali, l’isolamento dei pavimenti interni, fermo restando il limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro, è ammesso per una spesa massima di 120/150 euro a metro quadro. Ricordiamo che gli interventi di risparmio energetico, a decorrere dallo scorso 06.06.2013 sono stati potenziati a parità di massimale di detrazione. A seguito di numerose modifiche, proroghe ed integrazioni, ora, i benefici vengono concessi con un’aliquota del 65% (ad esempio gli interventi sull’involucro esterno), fatta eccezione per alcuni interventi soggetti ad aliquota del 50% (ad esempio serramenti). Viene inoltre prevista una maggiorazione del 70-75% a favore degli interventi di riqualificazione svolti sulle parti comuni del condominio e un beneficio del 80-85% per gli interventi condominiali misti di riqualificazione e antisismici. Il beneficio, che consiste in una detrazione fiscale d’imposta, può essere fruito in 10 rate mensili, salvo ipotesi di cessione del credito corrispondente alla detrazione o sconto in fattura (alternative attivabili su opzione dell’interessato al ricorrere delle condizioni previste dalle rispettive discipline). Segnaliamo che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento agli interventi avviati a partire dal 06.10.2020, mentre per gli interventi iniziati in data anteriore dovrebbe trovare applicazione la previgente disciplina.
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