24 febbraio 2012

Saldo Iva 2011: per chi presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma l’appuntamento è al 16.03.2012

Memory n. 80 del 24.02.2012 a cura di Francesca Marzia

La dichiarazione IVA 2012 per il periodo d’imposta 2011 (autonoma o compresa in Unico 2012) deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate: (i) direttamente dal contribuente; (ii) ovvero da un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.). In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA relativa all’anno 2011 può essere presentata: (i) in forma autonoma per società di capitali ed enti soggetti ad IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, società che effettuano la liquidazione IVA di gruppo, altri soggetti particolari (curatori fallimentari, rappresentanti fiscali, venditori porta a porta, ecc; (ii) in forma unificata in Unico 2012 entro il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cade di domenica). Secondo le indicazioni delle entrate - Circolare 1/E del 25.01.2011, la dichiarazione in forma autonoma è, tuttavia, aperta a tutti. Tutti i contribuenti Iva, alla luce della citata circolare n.1/E/2011, non importa se creditori o debitori, possono, infatti, presentare la dichiarazione annuale autonoma entro il 29 febbraio 2012 e sottrarsi all’ulteriore adempimento della comunicazione dati Iva. Tuttavia, chi si avvale della possibilità di presentare la Dichiarazione Iva entro il 29 febbraio se da un lato non è tenuto a inviare la comunicazione annuale dei dati, dall’altro non può più differire il pagamento dell’imposta alle scadenze di Unico: deve, infatti, rispettare il termine ordinario del 16 marzo 2012. Si intende, infine, ricordare che la scadenza del 16.03.2012 interessa anche i soggetti che sono passati, avendo i requisiti di cui agli artt. 1, commi da 96 a 99, Legge n. 244/2007 e 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, dal regime ordinario (2011) al “nuovo” regime dei minimi (2012). Tali soggetti devono, infatti, effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito ai sensi dell’art. 19-bis 2, comma 3, DPR n. 633/72, con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2011. L’ammontare da “restituire” all’Erario va versato: (i) in unica soluzione; (ii) ovvero in 5 rate annuali di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima o unica rata va effettuato entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all’anno precedente a quello di applicazione del regime (16.03). Le rate successive vanno versate entro i termini previsti per il saldo dell’imposta sostitutiva IRPEF.
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