2 aprile 2024
Sisma bonus: remissione in bonis per la presentazione dell’asseverazione
Memory n. 54 del 02.04.2024 a cura di Riccardo Malvestiti
Con risposta ad interpello n. 64 del 08.03.2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente può avvalersi della remissione in bonis anche con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione degli interventi per la riduzione del rischio sismico. Viene in ogni caso specificato che l’istituto, come in qualsiasi altra ipotesi, può essere utilizzato qualora la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza. Come noto, l’articolo 119 del DL Rilancio stabilisce che l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali. L’asseverazione, secondo quanto previsto DM 58/2017, deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o al permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente e, comunque, prima dell’inizio dei lavori (come precisato dalla circolare 28/E/2022). Per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 2 ter del DL n. 11 del 16.02.2023, il legislatore ha chiarito che è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. Laddove sussistano i presupposti per l’applicazione della remissione in bonis (sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, esecuzione della comunicazione o dell’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versamento dell’importo pari alla misura minima della sanzione), quindi, è consentito l’accesso al beneficio fiscale anche in caso di non tempestiva presentazione dell’asseverazione. Sull’argomento della remissione in Bonis, va evidenziato che lo schema di decreto, approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, che sopprime l’istituto. In particolare, successivamente al 4 aprile 2024: i) non sarà più possibile avvalersene da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 (o per le rate residue delle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022) entro il termine del 4 aprile 2024; ii) non sarà più possibile avvalersene per correggere gli errori sostanziali commessi nella comunicazione presentata entro il termine del 4 aprile 2024. L’esclusione della possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, così come prevista nello schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, riguarda esclusivamente le comunicazioni di opzione ex art. 121 e non anche le asseverazioni di efficienza energetica da trasmettere all’ENEA e le asseverazioni di riduzione del rischio sismico.
Categorie:Adempimenti – Ravvedimento
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