5 settembre 2023

Start-Up innovative: chiarimenti in materia di decadenza del beneficio sugli investimenti

Memory n. 128 del 05.09.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 390/E del 13.07.2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione alle ipotesi di decadenza dal beneficio sugli investimenti per mancato rispetto del c.d. “Holding period”. Analizzando una particolare fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il socio di minoranza di una società sia obbligato da disposizioni statutarie a cedere le proprie quote, decade dal beneficio fiscale, con obbligo di restituzione di quanto detratto o dedotto. Trattandosi di previsione statutaria, anche nel caso in cui si provveda all’annullamento delle azioni per mancata vendita, il beneficio viene in ogni caso revocato. Come noto, con l’articolo 38 del DL n. 34 del 19.05.2020 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di Start-up innovative al fine di potenziarne il regime, i benefici, ed estenderne l’ambito di applicazione. Tra le varie modifiche apportate e complessivamente risultanti dall’approvazione dei due provvedimenti, segnaliamo che: i) le Start-Up vengono equiparate alle università ed agli istituti per lo svolgimento di ricerche extra muros ai fini del calcolo delle spese ammesse negli incentivi previsti dalla legge n. 160/2019; ii) viene introdotto un fondo ad hoc per sostenere lo sviluppo di videogiochi da parte delle Start-Up innovative attraverso il riconoscimento di un contributo calcolato sulle spese sostenuto per la realizzazione del progetto. Ricordiamo che il beneficio riconosciuto sugli investimenti è pari al 30% della somma investita nel capitale proprio, nel limite di 1.000.000 di euro per le persone fisiche, e di 1.800.000 euro per le persone giuridiche, fruito sotto forma di detrazione/deduzione dal reddito. Ai fini della fruizione, viene richiesto un periodo di mantenimento minimo dell’investimento pari a 3 anni.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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