21 marzo 2024

Statuto del contribuente: contraddittorio preventivo dal 30 aprile 2024

Memory n. 48 del 21.03.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 6 bis della legge n. 212 del 27.07.2000 (c.d. “Statuto del Contribuente”), inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 219 del 30.12.2023 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impugnabili avanti agli organi della giurisdizione tributaria. L’obbligo – non certo privo di deroghe – è stato recentemente interessato da un atto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, con apposito atto di indirizzo ha chiarito che dal punto di vista prettamente operativo, la concreta applicazione delle nuove disposizioni partirà dal 30 aprile 2024 o, meglio, a partire dagli atti emessi dal 30 aprile prossimo. Ricordiamo che ai sensi del citato articolo 6 bis, il contraddittorio, a pena di annullabilità, va instaurato per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, per qualsiasi tributo e qualsiasi imposta. Il comma 2 prevede, invece, che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo fomrale delle dichiarazioni individuati dal MEF con decreto di prossima pubblicazione (potrebbero rientrare in tali categorie, ad esempio, gli avvisi di liquidazione e le cartelle di pagamento). Viene fatto salvo il fondato pericolo per la riscossione ritenuto sussistente, ad esempio, in caso di concordato preventivo, fallimento, atti di dismissione del patrimonio ad opera del debitore. L’atto, a pena di annullabilità, non può essere adottato prima di 60 giorni dalla comunicazione al contruibuente dello schema di provvedimento, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, ovvero se tra la scadenza del termine ed il termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine viene posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
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