27 giugno 2022

STS: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime sanzionatorio

Memory n. 112 del 27.06.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risoluzione n. 22/E del 23.05.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione al regime sanzionatorio applicabile in caso di omesso, tadivo o errato invio dei dati al sistema tessera sanitaria (STS). Come noto, in caso di omessa, tardiva o errata tramissione dei dati si applica una sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, nel limite massimo di 50.000 euro con la possibilità, nel caso di errata comunicazione dei dati, di disapplicare la sanzione qualora vengano trasmessi i dati corretti entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Se la comunicazione viene trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro. Con la risoluzione in commento viene precisato che la “comunicazione” su cui viene calcolata la sanzione deve considerarsi riferita ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al sistema STS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. Sostanzialmente, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa senza possibilità di applicare il cumulo giuridico. Viene inoltre specificato che ai fini del versamento della sanzione può essere utilizzato il ravvedimento operoso, applicando le ulteriori riduzioni previste dall’istituto (1/9 per le regolarizzazioni intervenute entro 90 giorni ed 1/8 per le regolarizzazioni intervenute entro 1 anno). Ricordiamo che con decreto 16.07.2021 il Ministero dell’Economia ha ampliato i soggetti obbligati all’invio al sistema STS dei dati relativi alle spese sanitarie comprendendo nell’ambito di applicazione i soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.03.2018, ovvero dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logipedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia (elencazione non esaustiva).
Categorie:Sanzioni
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