4 agosto 2022

Superbonus: chiarimenti su immobili locati dalla società al socio persona fisica

Memory n. 138 del 04.08.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 380/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il socio di una SRL proprietaria dell’immobile, non può fruire del c.d. “Superbonus” nel caso in cui tale unità venga concessa in locazione ai fini abitativi. Ciò a prescindere che il contratto di locazione sia registrato e che il proprietario abbia dato il proprio consenso all’esecuzione dei lavori. Sul punto ricordiamo che con circolare n. 23/E del 23.06.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni in materia di lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche con riferimento alle opzioni fiscali previste agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 19.05.2020, illustrando il quadro della disciplina alla luce delle novità introdotte con il c.d. “Superbonus”. Con particolare riferimento ai soggetti che possono fruire del superbonus, riprendendo quanto specificato nella circolare n. 24/E/2020, viene precisato che il superbonus spetta anche per le spese sostenute per gli interventi agevolabili dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa, di arti e professioni su unità immobiliari che possiedono l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietari o di titolare di altro diritto reale di godimento, ovvero in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato (con il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario). Il beneficio potenzialmente spettante agli inquilini di immobili in affitto, come specificato dalla precedente circolare n. 23/E/2022, non spetta invece nella predetta ipotesi. Nel dettaglio, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi: da quelli strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni; dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa. Il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all’impresa.
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