12 aprile 2024

Superbonus e plusvalenze: i chiarimenti del Consiglio Nazionale del Notariato

Memory n. 62 del 12.04.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Ricordiamo che secondo quanto previsto dalla citata legge n. 213 del 30.12.2023 (c.d. “Legge di Bilancio”) le cessioni poste in essere a decorrere dal 01.01.2024 di immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del DL n. 34/2020, che siano conclusi da non più di 10 anni dall’anno di cessione, scontano la plusvalenza, fatta eccezione per gli immobili acquisiti per successive e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi famigliari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti la cessione (oppure qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte del tempo sia adibita ad abitazione. Con studio n. 15-2024/T, il Consiglio Nazionale del Notariato è intervenuto per commentare le novità e le disposizioni in materia di plusvalenze da superbonus, specificando che potrebbero essere imponibili ai fini della plusvalenza solamente i lavori che sono stati eseguiti direttammente sul bene oggetto di vendita e non, ad esempio, le parti comuni del fabbricato di cui l’unità faccia parte. Allo stesso modo, dovrebbero essere soggette alla disciplina solamente gli immobili riferiti ai contribuenti che hanno fruito del beneficio massimo del 110%. Dorebbero generare plusvalenza, inoltre, solo gli interventi edilizi trainanti e trainati di manutenzione straodinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizza, con esclusione degli immobili in cui sono insistiti interventi di manutenzione ordinaria o più in generale realizzabili in edilizia libera e quelli non aventi natura edilizia. Tali conclusioni rappresentano un primo commento alla disciplina introdotta con specifico riferimento al superbonus e, pertanto, lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato segnala la necessità di utilizzare tali conclusioni con estrema prudenza, anche in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate, ad oggi, non ha fornito chiarimenti sulla previsione introdotta dall’articolo 1, commi da 64 a 66, della legge n. 213/2023.
Categorie:Superbonus
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