25 febbraio 2022

Termini e modalità di versamento del saldo Iva 2021

Memory n. 33 del 25.02.2022 a cura della Redazione

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichia-razione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l’arrotondamento all’unità di euro che deve essere effettua¬to in dichiarazione, l’importo minimo da versare è pari a 11,00 euro. Ai sensi dell’art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichia¬razione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Il saldo IVA relativo al 2021 deve quindi essere versato entro il 16.3.2022. In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell’art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435. In tal caso, il versamento entro il 30.6.2022 deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (quindi con una maggiorazione pari all’1,6%). Inoltre, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulte¬rior¬¬¬mente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi. Pertanto, il 30° giorno successivo al 30.6.2022 scade il 30.7.2022, termine però che, cadendo di sabato, comporta un primo differimento a lunedì 1.8.2022 e, successivamente, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20.8.2022 che, cadendo anch’esso di sabato, comporta un ulteriore slittamento a lunedì 22.8.2022. In tal caso, ai fini del versamento è prevista un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi del¬l’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022. La maggiora¬zione complessiva è quindi pari al 2,0064%. Riepilogando, il saldo IVA 2021 può essere versato entro: i) il 16.3.2022 (termine ordinario); ii) il 30.6.2022, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi mag¬giorazione pari all’1,6%); iii) il 22.8.2022, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%). Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento del saldo IVA, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ridotta del 50% se il tardivo versamento è contenuto entro i 90 giorni dalla scadenza del termine. I contribuenti che non effettuano il versamento del saldo IVA entro le naturali scadenze possono, comunque, regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs.18.12.1997 n. 472, previo versamento delle eventuali imposte, degli interessi legali e delle sanzioni (ridotte dal ravvedimento).
Categorie:Iva  –  Versamenti
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