24 novembre 2010

Abitazione principale: presupposti per l’esenzione Ici

Daily news N. 329

Abitazione principale: presupposti per l’esenzione Ici - Daily news N. 329€ 6,00

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Con la legge 93/2008 è notevolmente diminuita la platea dei contribuenti che devono ricordare i due appuntamenti annuali (16 giugno/16 dicembre) con l'imposta comunale sugli immobili; sono state, infatti, escluse dal tributo le unità destinate ad abitazione principale e quelle a esse assimilate da regolamento o delibera comunale. Continuano a scontare il tributo le case di lusso (come ville, castelli, palazzi di pregio eccetera) appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, che però possono usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa. Ciò premesso, con il presente intervento si intende focalizzare esattamente l’ambito applicativo di tale esenzione alla luce anche della Risoluzione del Ministero dell’ Economia e Finanze 4 marzo 2009 n. 1/DF, che ha determinando il superamento della precedente risoluzione Min. Economia e Finanze 5 giugno 2008 n. 12/DF, ritenendo che l’esclusione dall’ICI non si estende alla generalità delle ipotesi di assimilazione operate dal Comune in sede di regolamento o delibera, ma “opera solamente nei casi di assimi-lazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge”. Inoltre, si intende, ricordare che, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.12269 del 19 maggio 2010 il contribuente ha diritto all'esenzione Ici se utilizza contemporaneamente diversi fabbricati come abitazione principale, anche nel caso in cui il titolare degli immobili non è un unico proprietario.
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