12 aprile 2023

Casi particolari di credito per le imposte estere

Daily news n. 63 del 12.04.2023 a cura di Ennio Vial

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L’applicazione del principio della tassazione su base mondiale a carico dei soggetti fiscalmente residenti in Italia (art. 2 Tuir), comporta l’obbligo di dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti, oltre che in Italia, anche in altri paesi, conseguiti nel medesimo periodo d’imposta. Questo può comportare che, sulla medesima fonte di reddito, il contribuente debba scontare due volte le imposte: quelle richieste dal paese estero dove il reddito è stato prodotto e quelle dovute in Italia, paese di residenza. Per ovviare alle problematiche connesse alla doppia imposizione, l’art. 165 del Tuir riconosce un credito per le imposte pagate all’estero, da scomputare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro CE mod. Redditi o quadro G mod. 730). Ricordiamo fin da subito, però, che la normativa interna deve essere coordinata con il disposto convenzionale. Se, infatti, secondo una Convezione contro le doppie imposizioni una determinata tipologia di reddito può essere tassata soltanto nel Paese di residenza del percettore (nel nostro caso: Italia), non sarà possibile scomputare alcuna imposta estera in dichiarazione il contribuente dovrà richiederla direttamente a rimborso all’amministrazione finanziaria dell’altro Stato.
Categorie:Crediti d'imposta
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