25 febbraio 2021

Disciplina del prezzo valore invocabile anche per gli acquisti di immobili ad uso abitativo in sede di conciliazione giudiziale

Daily news n. 34 del 25.02.2021 a cura di Sandro Cerato

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Nell’ambito dei trasferimenti di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze), in presenza di specifici requisiti (e di determinate condizioni), è possibile derogare al criterio generale di determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta di registro (come disciplinata dagli articoli 43, 51 e 52 del D.P.R. 131/86), in luogo della più favorevole disciplina del “prezzo-valore” (introdotta, a decorrere dall’1 gennaio 2006, dall’articolo 1, comma 497, della Legge 266/2005) che consente all’acquirente di assumere, quale base imponibile su cui applicare le imposte di registro, il valore catastale dell’immobile, in luogo del corrispettivo pattuito (generalmente più elevato). Il sistema del “prezzo-valore” si applica: i) agli atti di rinuncia; ii) agli atti traslativi della nuda proprietà; iii) agli acquisti a titolo derivativo-costitutivo; iv) a ogni altro negozio giuridico che sia assimilato al trasferimento. Con la recente sentenza 30.10.2020 n. 24087, la Corte di Cassazione ha affermato che anche il verbale di conciliazione giudiziale (emesso nell'ambito del giudizio di separazione) con il quale soggetti privati si trasferiscono le quote di una casa di civile abitazione può beneficiare della disciplina del "prezzo valore" di cui all'art. 1 co. 497 della L. 266/2005. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, alla luce della ratio con cui la sentenza della Corte Costituzionale Corte Cost. 6/2014 ha esteso il regime di favore ai trasferimenti in sede di espropriazione forzata, deve ritenersi che, anche i trasferimenti effettuati in via transattiva (in sede di conciliazione) davanti all'autorità giudiziaria, debbano essere equiparati "sotto i profili del contenuto e della forma", alle cessioni di immobili abitativi perfezionate con l'intervento del notaio. D'altronde, il verbale di conciliazione presenta tutti gli elementi essenziali dell'atto di compravendita: "il giudice è, al pari di un notaio, un pubblico ufficiale e il detto verbale assumeva il valore di vero e proprio atto pubblico". In questo senso, anche la giurisprudenza di merito (C.T. di secondo grado di Bolzano (sentenza n. 87/2019 del 25 ottobre 2019), la quale aveva già sostenuto l’applicabilità del prezzo valore anche laddove l’immobile abitativo fosse stato trasferito nell’ambito di una conciliazione giudiziale tra due soggetti quale risultato della lite sorta nell’ambito successorio.
Categorie:Accertamento  –  Immobili
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