30 maggio 2019

Esenzione IMU per gli immobili merce delle imprese di costruzione ultimati nel 2018: dichiarazione IMU entro il prossimo 1 Luglio 2019

Daily news n. 101 del 30.05.2019 a cura di Omar Rigamonti

Esenzione IMU per gli immobili merce delle imprese di costruzione ultimati nel 2018: dichiarazione IMU entro il prossimo 1 Luglio 2019 - Daily news n. 101 del 30.05.2019 a cura di Omar Rigamonti€ 6,00

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L’art. 2 del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. L. 28.10.2013 n. 124) ha disposto che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce) sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dal 01.01.2014.L’esenzione in parola interessa solamente le c.d. “immobiliari di costruzione”, vale a dire quelle imprese che, con organizzazione e mezzi propri, ovvero mediante appalto dei lavori a terzi, hanno effettivamente edificato l’immobile. L’esenzione dall’IMU interessa tanto i fabbricati, porzioni di fabbricato o singole unità immobiliari destinati ad uso abitativo, quanto i fabbricati destinati ad altri usi, quali lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali e professionali, purché gli stessi siano destinati alla vendita dall’impresa che li ha costruiti. Beneficiano del trattamento di favore, non soltanto i fabbricati costruiti dall’impresa edile rimasti invenduti, ma anche quei fabbricati che sono stati dalla stessa acquistati e sui quali sono stati eseguiti gli incisivi interventi di recupero prescritti alle lett. c), d) ed f), dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. Per poter beneficiare dell’esenzione da IMU, è necessario che gli immobili in parola: i) siano classificati in bilancio quali fabbricati “invenduti” tra le Rimanenze; ii) non devono essere in ogni caso locati o utilizzati dalla medesima impresa costruttrice. Ulteriore condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU entro la fine del mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Conseguentemente, dovranno presentare la dichiarazione IMU 2018 entro il prossimo 1.7.2019 (poiché il 30.6.2019 cade di domenica), le imprese che hanno ultimato la costruzione/ristrutturazione di “immobili merce” nel corso del 2018, nonché le imprese che nell’ultima dichiarazione IMU presentata hanno indicato immobili che nel 2018 non risultano più avere le caratteristiche per poter usufruire dell’esenzione e qualora la variazione non risulti dalla banca dati catastale. La dichiarazione va presentata “al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati” alternativamente: i) mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile; ii) a mezzo posta, con raccomandata (senza ricevuta di ritorno), in busta chiusa all’Ufficio tributi del Comune di competenza, recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20 _”; iii) tramite invio telematico con posta certificata (PEC). Si rammenta, infine, che i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione, sebbene siano esonerati dall’Imu, a decorrere dall’1.1.2016, sono assoggettati al pagamento della Tasi, in virtù di quanto prescritto dalla Legge di stabilità 2016: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”.
Categorie:IMU
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