17 dicembre 2019

Ferie maturate e non godute con sanzioni più pesanti dallo scorso 1 gennaio 2019

Daily news n. 220 del 17.12.2019 a cura di Omar Rigamonti

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Il periodo minimo di ferie è stabilito in almeno quattro settimane, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifiche categorie (art. 2, comma 2 D.lgs 66/2003). Ad ogni modo, in assenza di una diversa previsione della contrattazione collettiva, il periodo di ferie deve essere goduto: i) per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione; ii) per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Conseguentemente, entro il prossimo 31.12.2019 i lavoratori dovranno essere messi in condizione di aver goduto di almeno due settimane di ferie maturate nel corso del 2019. Entro il prossimo 30.6.2021 gli stessi lavoratori dovranno, invece, fruire delle restanti settimane di ferie spettanti non ancora godute. Il mancato godimento del periodo minimo legale delle ferie (4 settimane) entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai contratti collettivi, così come la violazione del divieto di monetizzazione, è punito con una pesante sanzione amministrativa. Al riguardo, è opportuno segnalare che la legge di Bilancio 2019, per contrastare il lavoro sommerso e favorire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dal 1° gennaio 2019, ha previsto un aumento del 20% anche di tali sanzioni. Conseguentemente, a decorrere dall’1° gennaio 2019, trova applicazione: i) la sanzione base da 120 a 720 euro (fino al 31.12.2018 da 100 a 600 euro); ii) se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno due anni: da 480 a 1.860 euro (fino al 31.12.2018 da 400 a 1.550 euro); iii) se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni, da 960 a 5.400 (fino al 31.12.2018 da 800 a 4.500 euro) senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta (art. 16 L. 689/1981). Le maggiorazioni sono raddoppiate se il datore di lavoro è recidivo. È sufficiente che il lavoratore non abbia goduto anche solo di una parte di detto periodo perché il datore di lavoro sia considerato soggetto alla sanzione indicata. Alla luce del suddetto regime sanzionatorio, si ritiene necessario, giunti quasi al termine dell’esercizio, che il datore di lavoro proceda, senza indugio, ad effettuare un riconciliazione in merito alle ferie, con particolare attenzione a quelle residue e non ancora godute dal dipendente.
Categorie:Lavoro  –  Sanzioni
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