6 luglio 2020

Imposta di registro all’1% anche per le locazione di immobili strumentali soggette ad Iva

Daily news n. 125 del 06.07.2020 a cura di Omar Rigamonti

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La locazione di fabbricati strumentali posta in essere da soggetti passivi IVA costituisce, in linea generale, operazione esente IVA, con la possibilità, riconosciuta a tutti i locatori, di esprimere l’opzione per l’imponibilità ad IVA, a norma dell’art. 10, co. 1, n. 8 del DPR 633/1972. L’opzione per l’imponibilità IVA delle locazioni deve essere “espressamente manifestata” nell’atto di locazione ed è vincolante per tutta la durata del contratto: è possibile, però, modificare il regime di esenzione IVA applicato al contratto di locazione, utilizzando l’apposito modello rubricato “Opzione per l’imponibilità IVA dei contratti di locazione” nel caso in cui, prima della scadenza del contratto di locazione, si verifichi il subentro di un terzo nella qualità di locatore. Le locazioni di fabbricati strumentali imponibili ad Iva su opzione sono sempre soggette all’aliquota ordinaria, attualmente vigente nella misura del 22%, senza possibilità di invocare l’aliquota Iva agevolata del 10%, contemplata dal n. 127-duodevicies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, applicabile alle sole locazioni di immobili abitativi e di alloggi sociali per i quali sia stata espressa l’opzione in atto per l’imponibilità ad Iva, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. 633/1972. Ai fini delle imposte d’atto, invece, le locazioni di fabbricati strumentali - poste in essere da soggetti Iva – scontano, in deroga al “principio di alternatività Iva/registro”, l’imposta di registro in misura proporzionale (1%), indipendentemente dal regime Iva di imponibilità o di esenzione al quale la locazione è soggetta. La legittimità della deroga al “principio di alternatività Iva/Registro” è stata confermata nel recente passato dalla C.T. Reg. Lombardia che, in coerenza con quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, nella causa C-549/2016, ha confermato la legittimità dell’ imposta di registro nazionale applicata nella misura dell’1% sui contratti di locazione di fabbricati strumentali e relative pertinenze anche se soggetti ad Iva, in quanto l’imposta di registro non coincide con l’Iva, non avendone alcune caratteristiche essenziali (C.T. Reg. Lombardia 8.1.2020 n. 14/5/2020).
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