9 febbraio 2018
Imposta di registro e limitazione della riqualificazione dell’atto
Daily news n. 25 del 09.02.2018 a cura di Michele Bana
Imposta di registro e limitazione della riqualificazione dell’atto - Daily news n. 25 del 09.02.2018 a cura di Michele Bana | € 6,00 + IVA |
La Legge di Bilancio 2018 ha modificato l’art. 20 del DPR 26.4.1986, n. 131, stabilendo che l’imposta di registro è applicata sulla base della natura intrinseca e degli effetti giuridici del singolo atto presentato per la registrazione, sulla base degli elementi desumibili dallo stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. È stato, inoltre, rettificato il successivo art. 53-bis del TUR, stabilendo che la disciplina dell’abuso del diritto (art. 10-bis della L. 27.7.2000, n. 212) opera, in presenza dei relativi presupposti, anche nell’ambito dell’imposta di registro. In altri termini, è stato stabilito che l’art. 20 del DPR 131/1986 è una norma esclusivamente interpretativa, con l’effetto che l’Agenzia delle Entrate può riqualificare gli atti sulla base dei loro effetti economici soltanto in virtù dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente. Non è stato, tuttavia, disposto nulla in merito in merito alla efficacia temporale delle suddette novità normativa, generando evidenti dubbi applicativi legati all’eventuale retroattività delle disposizioni novellate: sul punto, si riscontrano già i primi orientamenti, difformi, dell’Agenzia delle Entrate, della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito.
Categorie:Imposta di registro
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