27 gennaio 2014

Imposta di registro nelle cessioni di contatti di leasing immobiliari deducibile per quote

Daily news N. 23 del 27.01.2014 a cura di Edoardo Martini

Imposta di registro nelle cessioni di contatti di leasing immobiliari deducibile per quote - Daily news N. 23 del 27.01.2014 a cura di Edoardo Martini€ 6,00

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Come noto, la copertura finanziaria riguardante la riduzione della durata fiscale del leasing e l’eliminazione dell’IPT sul leasing auto è stata garantita introducendo l’imposta di registro proporzionale del 4% sul corrispettivo pattuito per la cessione di contratti di leasing su immobili, anche da costruire, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto ( si veda nostra Daily News n.4 del 08.01.2014). Peraltro, intervenendo sull’art. 40, co. 1-bis, del D.P.R. n. 131/1986, in deroga al principio di alternatività Iva-registro, si prevede l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale alle suindicate cessioni di contratto che, ai fini del tributo sul valore aggiunto, sono ricondotte alla disposizione recata dall’art. 3, co. 2, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972 (cessione di contratti di ogni tipo). L’obbligo di registrazione dell’atto di cessione presenta, peraltro, per l’Amministrazione Finanziaria, l’indubbio vantaggio di far emergere il maggior reddito imponibile in capo al cedente (utilizzatore originario) a fronte del subentro nel contratto da parte del nuovo utilizzatore (cessionario).Secondo la circolare Assilea 9.1.2014 n. 2, l'imposta di registro del 4% introdotta per la cessione dei contratti di leasing aventi ad oggetto immobili strumentali (art. 40 co. 1-bis del DPR 131/86) rappresenta per l'acquirente, dal punto di vista contabile, un onere accessorio del contratto, da imputare per competenza lungo la durata residua del contratto stesso. L'onere può essere dedotto in funzione dell'ammontare imputato a bilancio ai sensi dell'art. 108 co. 3 del TUIR. Secondo Assilea, non devono ritenersi corrette: i) né la capitalizzazione dell'imposta nel costo ammortizzabile una volta esercitato il riscatto dell'immobile; ii) né la deduzione dell'imposta nel periodo d'imposta in cui essa viene pagata, a norma dell'art.99 del TUIR.
Categorie:Imposta di registro  –  Legge di Stabilità
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