14 novembre 2011

Indebita compensazione di crediti tributari e liquidazione automatica: le sanzioni restano “ordinarie”

Daily news N. 313 del 14.11.2011 a cura di Alessandro Borghese

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Accanto alle diverse misure preventive di controllo delle compensazioni eseguite dai contribuenti , ne è stata prevista una repressiva, consistente nel forte inasprimento delle sanzioni applicabili nel caso in cui sia individuata l'effettuazione, da parte del contribuente, di una compensazione del debito tributario con un credito inesistente. La condotta di indebita compensazione, relativamente ai profili sanzionatori di carattere amministrativo, è stata oggetto, in particolare dei seguenti interventi: (i) il DL 29.11.2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28.01.2009 n. 2; (ii) il DL 10.02.2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 09.04.2009 n. 33; (iii) il DL 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3.8.2009 n. 102. Concretamente si è passibili (art. 27 del DL 185/2008) di una sanzione variabile dal 100% al 200% dell'importo del credito indebitamente utilizzato nel Mod. F24, e comunque pari al 200% (art. 7 co. 2 del DL 10.02.2009 n. 5) ove l'ammontare dell'infrazione superi euro 50.000 per anno solare. A ciò si aggiunga che l’azione di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate potrà, inoltre, essere esercitata entro l'ottavo anno successivo a quello di commissione della violazione. L’art. 10 co. 1 lett. a) n. 8 del DL 78/2009, integrando l’art. 27 co. 18 del DL 185/2008, ha stabilito che per le nuove sanzioni amministrative tributarie in materia di indebita compensazione non si applica la definizione agevolata di cui agli artt. 16 co. 3 e 17 co. 2 del DLgs. 18.12.1997 n. 472. In tale contesto, nella Circolare Ministeriale 10.05.2011, n. 18/E, l’Agenzia delle entrate ha però stabilito, attenuando così le rigide prescrizioni normative, che le sanzioni applicabili sono pari al 30% nel momento in cui le violazioni siano riscontrate in sede di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. 29.09.1973, n. 600 o dell'art. 54-bis, D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Inoltre, se gli esiti del controllo sono comunicati antecedentemente ai termini per ricorrere all'eventuale ravvedimento operoso, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a sfavore (art. 2, co. 8, D.P.R. 22.7.1998, n. 322), avvalendosi dei benefici di cui all'art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 (ravvedimento operoso), è impedita all'interessato solo in relazione alle violazioni già contenute nell'avviso bonario. Il problema nasceva dal fatto che il Legislatore, con il citato art. 27 del DL 185/2008, ha introdotto la descritta nuova fattispecie sanzionatoria, strumentale a punire in maniera consistente “le compensazioni di crediti inesistenti”, locuzione che, se non oggetto di un’interpretazione secondo la ratio legis, può avere l’effetto di far rientrare in tale disciplina tutte le indebite compensazioni, ovvero gran parte delle fattispecie che, prima del DL 185/2008, sarebbero state punite con la sanzione prevista per gli omessi versamenti.
Categorie:Circolari Ministeriali  –  Compensazioni
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