30 marzo 2023

La compensazione fiscale orizzontale nel fallimento, nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo

Daily news n. 55 del 30.03.2023 a cura di Michele Bana

La compensazione fiscale orizzontale nel fallimento, nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo - Daily news n. 55 del 30.03.2023 a cura di Michele Bana€ 6,00

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La sussistenza, in capo all’imprenditore commerciale dichiarato fallito (oppure assoggettato alla liquidazione giudiziale), di debiti iscritti a ruolo non impedisce al curatore la compensazione dei crediti tributari sorti nel corso della procedura con debiti erariali emersi durante il medesimo periodo: la posizione fiscale del fallito (o “liquidato”) deve, quindi, essere considerata separatamente rispetto alla massa fallimentare o liquidatoria giudiziale (C.M. 13/E/2011). Tale principio, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, è ritenuto applicabile anche al concordato preventivo – pure nella forma di quello con continuità aziendale – sebbene i due istituti presentino alcune sostanziali differenze.
Categorie:Procedure Concorsuali
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