26 febbraio 2021

La correzione di errori contabili con la dichiarazione integrativa da indicare nel Modello redditi

Daily news n. 35 del 26.02.2021 a cura di Sandro Cerato

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Secondo il principio contabile OIC 29, la correzione di errori contabili non rilevanti commessi in esercizi precedenti deve essere contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui l’errore è stato individuato. Diversamente, la correzione di errori contabili rilevanti (cioè tali da influenzare, individualmente o insieme ad altri errori, le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio) deve essere rilevata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. La correzione degli errori in campo fiscale transita, invece, sempre attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, sia se l’intervento è “a sfavore” del contribuente, sia se è “a favore”. Nel frontespizio dei modelli REDDITI SC 2021, è stata inserita la nuova casella “Dichiarazione integrativa errori contabili” per segnalare la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’art. 2 del DPR 322/1998, la dichiarazione integrativa non fa venire meno le sanzioni per la violazione commessa e che corrispondono a quelle contemplate dall’art. 1 del D.Lgs. 471/1997 (irrogabili in caso di dichiarazione infedele), ovvero a quelle previste dall’art. 8 del D. Lgs. 471/1997 (irrogabili in caso di dichiarazione inesatta), riducibili per effetto dell’istituto del ravvedimento operoso.
Categorie:Adempimenti
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