27 maggio 2019

La detrazione dei canoni di leasing per l’abitazione principale ed il modello Redditi 2019

Daily news n. 97 del 27.05.2019 a cura di Omar Rigamonti

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L’art. 1, co. 76 – 84, della L. 28.12.2015 n. 208 (Legge di Bilancio 2016), ha introdotto alcune disposizioni volte a rendere più appetibile, rispetto al passato, la stipula di un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto dell’abitazione principale regolamentando, tra gli altri, gli obblighi delle parti del contratto (concedente ed utilizzatore), nonché le conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore. Viene stabilito, infatti, che in caso di risoluzione per inadempimento, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile, previa corresponsione, a favore dell’utilizzatore, di quanto ricavato dalla vendita (o da altra allocazione del bene immobile) a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. Se da tale operazione consegue un saldo negativo, sarà l’utilizzatore a dover rifondere tale differenza al concedente. Oltre ad aver disciplinato i profili civilistici del contratto di leasing abitativo, la L.28.12.2015 n. 208 è intervenuta anche sul comparto dell’imposizione diretta, mediante la previsione di una nuova detrazione fiscale a favore dell’utilizzatore dell’immobile adibito ad abitazione principale. In particolare, La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto – all’interno dell’art. 15, co.1 del TUIR (lettere i sexies.1 e i.sexies.2) - una nuova detrazione fiscale che consiste nella possibilità di detrarre dall’ IRPEF lorda un importo pari al 19%: i) dei canoni ed i relativi oneri accessori; ii) del costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata, derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari, “anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna”. La detrazione spetta, peraltro, in misura differente a seconda dell’età anagrafica dell’utilizzatore, infatti, l'importo dei canoni di leasing – su cui applicare l’aliquota del 19% - non può superare: i) il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; ii) il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un età uguale o superiore a 35 anni. Per beneficiare dell'agevolazione, dette unità immobiliari: i) devono essere adibite ad abitazione principale entro un anno dalla consegna; ii) possono riguardare anche immobili da costruire. La detrazione, inoltre, spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui all'art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR. Sotto l'aspetto soggettivo, possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti IRPEF che: i) hanno un reddito complessivo non superiore a 55.000,00 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria; ii) non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa Le detrazioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2020. Tale limitazione temporale deve intendersi riferita ai contratti di leasing immobiliare abitativo stipulati entro la suddetta data, a prescindere dal fatto che la durata del leasing si protragga oltre il 31 dicembre 2020.
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi
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