21 settembre 2021
La fiscalità indiretta del trust nella recente prassi
Daily news n. 148 del 21.09.2021 a cura di Ennio Vial
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L’Agenzia delle Entrate, a partire dalla risposta ad interpello 15.2.2021, n. 106 ha espresso di fatto un nuovo orientamento in tema di fiscalità indiretta del trust. La nuova visione è presente nelle seguenti risposte ad interpello: risposta 15.2.2021, n. 106; risposta 18.5.2021, n. 351; risposta 18.5.2021, n.352; risposta 10.6.2021, n. 398. In questi interventi, anche se l’Ufficio non ha rinnegato espressamente le tesi da sempre sostenute in tema di fiscalità indiretta del trust, di fatto le ha implicitamente sconfessate. E’ appena il caso di ricordare come l’Ufficio abbia da sempre sostenuto che il trust deve scontare l’imposta di donazione nella fase del passaggio dei beni dal disponente al trustee e non anche nel momento finale in cui i beni passano dal trustee al beneficiari. Per quanto concerne le imposte ipotecarie e catastali, inoltre, secondo l’Agenzia, il prelievo in misura proporzionale doveva interessare tutti i passaggi degli immobili. La dottrina ha al contrario da sempre sostenuto che l’imposta proporzionale è dovuta solo nella fase finale, in quanto è solo in quel momento che si configura l’effettivo arricchimento dei beneficiari . Le prese di posizione nei 4 interpelli sono state poi confermate in modo più organico in una circolare appositamente dedicata al trust che l’Agenzia ha diramato lo scorso 11 agosto sottoponendola alla pubblica consultazione .
Categorie:Trust
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