7 gennaio 2015

Possibilità di modificare l’originaria richiesta di rimborso del credito IRES/IRPEF e IRAP entro il prossimo 28.01.2015

Daily news n. 1 del 07.01.2015 a cura di Franca Recenti

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L’art. 2 comma 8 ter del DPR n. 322/1998 consente al contribuente di cambiare la scelta effettuata in dichiarazione e passare dal rimborso alla compensazione del credito d'imposta (senza l’applicazione di alcuna sanzione), a condizione che: i) il rimborso richiesto non sia stato erogato (anche solo in misura parziale); ii) tale scelta sia effettuata entro un termine ben definito e relativamente breve, ossia nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, ovvero entro e non oltre il 28 gennaio 2015. La dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e, dunque, utilizzando il modello unico 2014 o IRAP 2014 (redditi 2013). Da un punto di vista operativo, quindi, qualora si volesse cambiare la destinazione dell’eccedenza a credito (da richiesta di rimborso a richiesta di compensazione), si dovrà: i) barrare nel frontespizio del modello Unico 2014 integrativo ( ovvero modello IRAP 2014 integrativo) la casella “ dichiarazione integrativa ( art. 2, comma 8-ter, DPR 322/1998)” ; ii) riportare, nel quadro RX del modello Unico Integrativo (oppure quadro IR del modello IRAP integrativo) nel campo “ credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione” quanto indicato nel campo “ credito di cui si chiede il rimborso” della dichiarazione in precedenza inviata. Ad ogni modo, qualora il contribuente decidesse di tornare sui suoi passi e quindi di optare per la compensazione dell’eccedenza fiscale, in luogo della precedente richiesta di rimborso, dovrà fare attenzione all’entità del credito che vorrà utilizzare in compensazione: la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto, analogamente a quanto previsto in materia di IVA, l’obbligo del visto di conformità (da apporre sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito) per la compensazione orizzontale di crediti tributari, diversi dall’IVA, per importi superiori ad € 15.000, al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazioni di crediti inesistenti.
Categorie:Rimborso
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