4 marzo 2020

Privilegio del credito per rivalsa IVA dei professionisti

Daily news n. 40 del 04.03.2020 a cura di Antonio Nicotra

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L’art. 2751-bis co. 1 n. 2) c.c., per effetto della modifica resa dall’art. 1 co. 474 della L. 205/2017, attribuisce natura di privilegio generale sui mobili anche ai crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti, “compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'IVA”, e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione. L’applicazione della novellata disposizione, in vigore dal 1.1.2018, ha sollevato diversi dubbi interpretativi, sia in merito al campo di applicazione della stessa, sia sotto il profilo della sua legittimità costituzionale. Il giudice delegato del Tribunale di Udine, con l’ordinanza 20.6.2018, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma, con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa IVA il privilegio attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti, escludendo gli altri prestatori d’opera. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale 3.1.2020 n. 1, sul rilievo che i “i professionisti” e “ogni altro prestatore d’opera”, intellettuale e no, beneficiano della medesima estensione del privilegio mobiliare al credito per rivalsa IVA. È stata, altresì, dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale posta con riferimento alla disparità di trattamento rispetto agli altri creditori privilegiati individuati dall’art. 2751-bis co. 1 c.c. (agenti, coltivatori diretti, artigiani e cooperative, cooperative agricole). Tale equiparazione, infatti, è stata ritenuta dalla Corte Cost. n. 1/2020 priva di significatività, dal momento che l’estensione del privilegio mobiliare trova specifica giustificazione nell’esigenza di tutela della prestazione lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma. Nelle situazioni comparate, il credito di rivalsa IVA è assistito dal privilegio generale di cui agli artt. 2758 co. 2 e 2772 co. 3 c.c., in ragione di una precisa scelta del legislatore, che non esclude, anche per tali categorie di soggetti, la possibilità di una disciplina di maggior tutela del credito di rivalsa IVA. Infine, la Corte Costituzionale ha precisato come l’estensione del privilegio professionale all’IVA di rivalsa, previsto dal novellato art. 2751-bis co. 1 n. 2) c.c., trova applicazione anche ai crediti sorti anteriormente al 1.1.2018.
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